


Approvata in via definitiva la legge che ripristina la festività di San Francesco d’Assisi. Ecco come cambia la retribuzione per i lavoratori dipendenti, le regole per le maggiorazioni in caso di prestazione lavorativa e la particolarità del calendario 2026.
Nel calendario civile e lavorativo italiano fa il suo ritorno una data storica. In occasione delle imminenti celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia, il 4 ottobre viene ufficialmente reintrodotto come giorno di festa nazionale. Questa novità legislativa porta con sé precise conseguenze amministrative ed economiche, incidendo direttamente sulla composizione della busta paga dei lavoratori dipendenti, sia per chi godrà del giorno di riposo, sia per chi presterà regolarmente servizio.
Il ripristino della giornata del 4 ottobre come festività nazionale è stato sancito dalla Legge n. 151/2025, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo del legislatore è quello di onorare San Francesco d’Assisi, figura che incarna universalmente i valori della pace, della solidarietà, della fratellanza tra i popoli e della tutela ambientale, in vista dell’ottavo centenario della sua scomparsa (1226-2026). Fino al 2025, questa data era considerata una semplice solennità civile, a seguito dell’abolizione del suo status di festività avvenuta nel 1977 (Legge n. 54).
La nuova normativa, composta da tre articoli, disciplina non solo l’istituzione della festa, ma anche le celebrazioni. Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore sono incoraggiati a promuovere iniziative culturali, sociali ed educative sui temi dell’inclusione e della pace. Tali attività dovranno svolgersi senza gravare sulle finanze pubbliche. L’unica voce di spesa autorizzata dallo Stato, stimata in circa 10,6 milioni di euro, è destinata a coprire le indennità e le maggiorazioni per i dipendenti pubblici impiegati nei servizi essenziali (sanità, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) che saranno chiamati a lavorare nel giorno festivo.
Con questa novità, il 4 ottobre entra di diritto nell’elenco ufficiale dei giorni festivi nazionali retribuiti. La disciplina di riferimento (Legge n. 260/1949) vede così allungarsi la lista delle giornate che si affiancano alle normali domeniche. Il nuovo calendario istituzionale comprende ora:
Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, l’aggiunta di questa data si traduce nell’applicazione delle regole canoniche previste per le festività infrasettimanali. Se il dipendente non lavora e gode del giorno di riposo, la festività viene comunque retribuita come se fosse stata una normale giornata lavorativa.
La retribuzione spettante corrisponde alla normale paga globale di fatto giornaliera, comprensiva di tutti gli elementi accessori. Per il personale retribuito con paga oraria, il calcolo prevede il riconoscimento della normale retribuzione globale ragguagliata a un sesto dell’orario lavorativo settimanale.
Qualora, per esigenze organizzative o aziendali, il dipendente sia tenuto a prestare la propria attività lavorativa durante il 4 ottobre, il trattamento economico subisce una variazione in positivo. Il datore di lavoro è infatti obbligato a corrispondere, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, anche la paga per le ore effettivamente lavorate, incrementata della specifica “maggiorazione per lavoro festivo“.
La percentuale di questa maggiorazione non è fissa per legge, ma viene determinata dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati (a titolo di esempio, il CCNL Commercio prevede un incremento del 30%). In alcuni comparti, gli accordi sindacali possono prevedere, in alternativa o in aggiunta, la concessione di un giorno di riposo compensativo. È fondamentale ricordare che questi importi aggiuntivi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del lavoratore: le maggiorazioni saranno pertanto soggette alla normale tassazione IRPEF e alle trattenute contributive INPS. Tutte le voci relative alla festività saranno visibili all’interno del cedolino paga del mese di ottobre.
Sebbene la norma sia già operativa, l’effetto concreto in termini di “giorno di assenza retribuita” dal lavoro si percepirà pienamente solo a partire dal 2027. Questo accade per una particolarità del calendario: nel 2026, il 4 ottobre cade di domenica.
Di conseguenza, per la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti non ci sarà un effettivo giorno di riposo aggiuntivo durante la settimana. Tuttavia, il vantaggio economico resta garantito dalle regole contrattuali sulla cosiddetta “festività non goduta“: quando una festa nazionale coincide con la domenica, al lavoratore spetta una retribuzione aggiuntiva, che tipicamente corrisponde a 1/26 della retribuzione mensile fissa (oppure a 1/6 per i lavoratori con retribuzione settimanale).