

Dal 22 ottobre, con il recepimento della direttiva europea, entra nel Codice del Consumo l’obbligo di riparare elettrodomestici e smartphone anche fuori garanzia. Garanzia legale estesa a tre anni per chi sceglie la riparazione.
Il diritto alla riparazione diventa realtà in Italia, imponendo un profondo riassetto del post-vendita. Con il Decreto Legislativo n. 176/2026, l’Italia recepisce la direttiva europea (UE) 2024/1799 e introduce nel Codice del Consumo l’obbligo, per produttori, importatori e distributori, di riparare specifiche categorie di beni anche dopo la scadenza dei canonici due anni di garanzia legale. L’intervento normativo, oltre a tutelare i consumatori, prevede sanzioni severe affidate all’Antitrust (AGCM) e impone nuovi adempimenti organizzativi a tutta la filiera commerciale e artigianale.
Il cuore del nuovo titolo II-bis del Codice del Consumo è l’art. 127-quinquies: il produttore (“fabbricante”) ha l’obbligo di riparare, su richiesta del consumatore, i beni per i quali la normativa europea fissa specifiche di riparabilità, anche ad avvenuta scadenza della garanzia legale. Il fabbricante è esonerato unicamente quando la riparazione risulti oggettivamente impossibile; un rifiuto motivato esclusivamente da ragioni di convenienza economica (come l’alto costo dei ricambi) non è ammesso.
La riparazione deve essere eseguita a titolo gratuito o a un “prezzo ragionevole”, ed entro tempistiche congrue dalla ricezione dell’apparecchio. Per “prezzo ragionevole” la direttiva intende un importo che includa manodopera, ricambi e margine operativo, purché non sia così elevato da dissuadere il consumatore; in caso di contenzioso, spetterà all’AGCM valutarne la congruità. Durante i lavori, il fabbricante può fornire un bene sostitutivo (gratis o a noleggio) e, nel caso di irreparabilità, proporre un dispositivo ricondizionato. L’esecuzione tecnica può essere appaltata a terzi, ma il consumatore mantiene la libertà assoluta di rivolgersi a un riparatore indipendente di propria fiducia.
Questo obbligo post-garanzia non si applica a tutto lo scibile tecnologico, ma esclusivamente a undici specifiche categorie di prodotti elencate nell’allegato II-decies, strettamente collegate ai regolamenti europei sull’Ecodesign. Attualmente rientrano:
La lista verrà periodicamente aggiornata dal MIMIT. La riparabilità pratica si regge sulle norme Ecodesign in vigore dal 2021, che già imponevano ai produttori di garantire i ricambi per 7-10 anni dall’uscita di produzione del modello (con consegna entro 15 giorni lavorativi).
Un’importante novità riguarda la durata della responsabilità del venditore. Se un prodotto manifesta un difetto di conformità durante i classici due anni di garanzia legale, e il consumatore sceglie la riparazione anziché la sostituzione del bene, la durata della garanzia legale si estende in automatico di ulteriori 12 mesi (arrivando a un totale di 3 anni dalla consegna iniziale). Questa agevolazione, prevista dal nuovo comma 1-bis dell’art. 133, è applicabile una sola volta.
L’estensione vale per i contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026. Di conseguenza, un prodotto acquistato ad agosto 2026, se riparato in garanzia, godrà dell’anno aggiuntivo. Per gli acquisti precedenti a tale data, la garanzia rimane ferma a due anni. È importante notare che l’obbligo di riparazione del produttore a pagamento (delineato al punto 1) si applica invece retroattivamente a tutti i beni presenti nell’allegato II-decies, indipendentemente dall’anno di acquisto, purché i ricambi siano ancora in commercio.
Per garantire trasparenza, è stato introdotto il “modulo europeo di informazioni sulla riparazione”. L’utilizzo da parte dell’artigiano o del tecnico è facoltativo (viene fornito gratuitamente prima di siglare il contratto), ma, se utilizzato, ne vincola e “blocca” per 30 giorni le condizioni indicate, prezzo preventivato compreso. Se il riparatore non porta a termine l’intervento pattuito, il cliente ha diritto al rimborso delle eventuali spese di diagnostica sostenute.
Se il produttore ha sede fuori dall’Unione Europea, l’obbligo di riparazione (art. 127-quinquies) ricade “a cascata” sul suo rappresentante autorizzato nell’UE; in mancanza di quest’ultimo, sull’importatore e, in ultima istanza, sul distributore. Questa norma impone oneri gravosi soprattutto al commercio italiano che importa marchi extra-UE privi di rappresentanza europea. Questi soggetti dovranno pubblicare online un tariffario indicativo delle riparazioni ordinarie.
Al contempo, è fatto assoluto divieto ai produttori di inserire blocchi hardware, clausole legali o limitazioni software (salvo legittimi motivi di copyright) che impediscano l’utilizzo di pezzi di ricambio originali, usati, stampati in 3D (se a norma) o compatibili. Non è consentito rifiutare l’intervento solo perché il bene è già stato manomesso o riparato in precedenza da terzi indipendenti.
L’Antitrust (AGCM) è l’ente deputato alla vigilanza e alla repressione degli abusi. Fabbricanti, importatori, distributori e riparatori che violano queste direttive rischiano sanzioni amministrative che spaziano dai 5.000 ai 50.000 euro per ogni singola infrazione. L’importo può raddoppiare in caso di particolare gravità o di comportamento recidivo. Metà dei proventi delle sanzioni confluirà in un fondo del MIMIT dedicato a sostenere l’iniziativa. Qualsiasi patto contrattuale volto a escludere o limitare questi diritti a danno del cliente è considerato nullo per legge (art. 127-decies).
Il comparto artigianale italiano dell’autoriparazione (che Confartigianato stima in oltre 237.000 imprese) ha visto accolte solo parzialmente le proprie istanze. Il testo normativo non prevede per ora incentivi fiscali, voucher diretti o fondi specifici (attesi tuttavia entro il 2029 per adempiere alle direttive UE) e impone la calmierazione dei prezzi sui ricambi senza rafforzarne l’obbligo di disponibilità rispetto alle norme Ecodesign. Per monitorare l’evoluzione del settore e le criticità, è stato istituito presso il MIMIT un Osservatorio nazionale sulla riparazione, a cui parteciperanno i vari dicasteri e i rappresentanti di consumatori, PMI e grande distribuzione.
L’attuazione del decreto obbliga la filiera a riorganizzare la logistica del post-vendita.
I negozianti devono censire con estrema precisione le date di vendita (per gestire correttamente l’estensione di garanzia a 3 anni) e ricalibrare le estensioni di garanzia commerciali, che manterranno il loro appeal solo se copriranno danni accidentali, beni fuori dall’allegato o la gratuità degli interventi extra-garanzia. Devono inoltre avvisare il consumatore, preventivamente, dei benefici in termini di estensione della garanzia se opta per la riparazione invece della sostituzione.
I produttori, importatori e distributori devono invece mappare le proprie responsabilità in base alla catena di approvvigionamento, confrontare i cataloghi con l’allegato II-decies, allestire portali web ad accesso libero con i prezzari indicativi, ed eliminare qualsiasi blocco software e clausola contrattuale che ostacoli l’uso di ricambi di concorrenza o l’operato dei centri assistenza indipendenti.