


Le imprese di trasporto merci e passeggeri hanno tempo fino al 20 settembre per caricare le domande sulla piattaforma ADM relative al semestre marzo-agosto. Il quadro normativo si arricchisce con l’estensione del bonus anche per le spese sostenute tra settembre e ottobre, per le quali si attendono direttive tecniche.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato la proroga per l’accesso al credito d’imposta sui carburanti a favore delle imprese di autotrasporto. Le procedure telematiche restano attive per il ristoro delle spese sostenute tra marzo e agosto 2026. Al contempo, le recenti disposizioni governative hanno stanziato ulteriori fondi, allungando la finestra temporale dell’agevolazione fino al mese di ottobre, pur subordinandone la fruizione a successivi chiarimenti operativi e formali.
Il beneficio fiscale spetta di diritto alle imprese dotate di sede legale o stabile organizzazione in Italia che operano nel settore dell’autotrasporto. In particolare, rientrano le imprese di trasporto merci per conto di terzi e le imprese attive nel trasporto di persone, inclusi gli enti pubblici, le società di autoservizi locali e regionali, e le imprese di noleggio autobus con conducente.
La misura si inserisce in un quadro più ampio di aiuti predisposti per fronteggiare il rincaro energetico scaturito dalla crisi dello Stretto di Hormuz. Di conseguenza, sono tassativamente escluse dal ristoro le aziende che svolgono attività di trasporto merci in conto proprio (poiché l’agevolazione mira a tutelare chi ha l’autotrasporto come core business) e le imprese che si trovavano già in stato di difficoltà finanziaria prima del 28 febbraio 2026. Un’eccezione è prevista per le micro e piccole imprese, ammesse al beneficio purché non soggette a procedure concorsuali e non destinatarie di altri aiuti per il salvataggio aziendale.
Condizione fondamentale per l’accesso alla piattaforma è risultare attivi nel Registro elettronico nazionale (REN) alla data del 31 luglio 2026. Qualora un’impresa estera con stabile organizzazione in Italia non sia iscritta al REN, o per aziende attive nel semestre agevolato ma non alla data spartiacque, è prevista una procedura di abilitazione specifica tramite l’assistenza tecnica.
Per centrare gli obiettivi di ecosostenibilità, il legislatore ha vincolato il beneficio all’utilizzo delle flotte meno inquinanti. L’incentivo è calcolato esclusivamente sui rifornimenti destinati a veicoli di categoria N (trasporto merci) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad autobus di categoria M2 ed M3 adibiti a uso di terzi. Tutti i mezzi devono obbligatoriamente appartenere alla classe ambientale Euro V o Euro VI.
Le direttive ministeriali escludono categoricamente i mezzi più leggeri o obsoleti: autocarri fino a 3,5 tonnellate, minibus con capienza di nove posti e tutti i veicoli con classe Euro IV o inferiore non generano alcun credito. Inoltre, non rientrano nel ristoro i rimorchi e i semirimorchi, in quanto il bonus è concepito esclusivamente per i mezzi dotati di motore (trazione). Ai fini del conteggio volumetrico, sono pienamente ammessi anche gli acquisti di carburante ecologico HVO.
L’entità del credito si fonda sul differenziale tra il prezzo di acquisto effettivo e un valore base di riferimento, calcolato sui litri rendicontati in fattura. Il Ministero ha stabilito che la misura rimborsa fino al 70% dell’extra-costo sostenuto rispetto al prezzo medio nazionale rilevato a febbraio 2026, pari a 1,39415 euro al litro al netto dell’IVA (equivalenti a 1,70087 euro IVA inclusa). Il confronto matematico nel file di calcolo deve avvenire su valori netti.
Questo tetto del 70% è conforme alle direttive europee sugli aiuti di Stato legati alla crisi mediorientale. La piattaforma genera l’importo in automatico sottraendo al costo netto rendicontato il prodotto tra i litri acquistati e il prezzo base di febbraio, per poi calcolare il 70% del risultato. Questo credito opera in modo complementare rispetto all’eventuale taglio delle accise applicato alla pompa.
La finestra operativa attuale riguarda unicamente il semestre marzo-agosto 2026, per il quale sono stati allocati 386,2 milioni di euro.
Traducendo la complessa formula ministeriale in un vantaggio concreto per litro, emerge che il rimborso è direttamente proporzionale al prezzo pagato alla pompa: si azzera se il costo è pari o inferiore a quello di febbraio e cresce all’aumentare della spesa.
Per avere un ordine di grandezza:
In uno scenario pratico, un’impresa che rendiconta 60.000 litri acquistati nel semestre a una media di 1,92 euro al litro (totale fatturato 115.200 euro) maturerà un credito stimato attorno ai 7.544 euro. Va però precisato che se la somma totale delle istanze nazionali approvate dovesse superare il plafond stanziato, il Ministero applicherà una decurtazione proporzionale (riparametrazione) a tutti i beneficiari.
Il quadro temporale della misura è stato recentemente ampliato. Attraverso specifiche modifiche legislative intervenute a settembre, il Governo ha esteso l’agevolazione includendo dapprima gli acquisti del mese di settembre (stanziando ulteriori 16 milioni di euro) e successivamente quelli del mese di ottobre (con un’iniezione di 21,2 milioni di euro aggiuntivi).
Tuttavia, queste estensioni rientrano nella normativa primaria ma non sono ancora operative sul portale: la domanda da inoltrare attualmente riguarda esclusivamente il periodo 1° marzo – 31 agosto. I rifornimenti autunnali andranno gestiti seguendo le istruzioni applicative che l’amministrazione rilascerà a tempo debito. Da notare inoltre che l’iter parlamentare in corso al Senato prevede di aggiungere altri 11,4 milioni di euro al plafond iniziale del semestre marzo-agosto, portandolo a 397,6 milioni complessivi.
Le aziende devono trasmettere un’unica domanda telematica attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il cui termine è stato prorogato alle ore 23:59 del 20 settembre 2026. Tale rinvio si è reso necessario a fronte delle numerose richieste di assistenza e degli errori formali riscontrati nei caricamenti dei file, che avevano inizialmente comportato molteplici rigetti.
L’autenticazione è strettamente riservata al legale rappresentante o al titolare dell’azienda tramite credenziali SPID o CIE. L’utilizzo di delegati è permesso solo in una fase successiva all’accesso iniziale, designando specifiche persone fisiche (non sono ammesse deleghe a società terze).
Non è tecnicamente possibile modificare un’istanza già inviata: in caso di errori od omissioni in fattura, l’unico iter consentito è annullare la richiesta dal pannello di gestione e procedere a un nuovo invio entro il termine di scadenza. Pur non influenzando l’ammontare del credito (salvo riparametrazione), l’ordine cronologico di invio determinerà l’ordine di emissione dei decreti di concessione e, di conseguenza, le tempistiche materiali di incasso.
La compilazione della pratica esige un’attenta preparazione contabile. Il dichiarante dovrà inserire manualmente nel sistema il volume totale dei litri di carburante (HVO incluso) acquistati per ogni singolo mese del semestre. In secondo luogo, dovrà confermare o integrare l’elenco delle targhe dei veicoli agevolabili. Il passaggio più delicato resta il caricamento del “file fatture”: un documento Excel da redigere scrupolosamente seguendo il template ufficiale, salvato tassativamente con estensione “.xlsx” e con una nomenclatura non superiore ai 25 caratteri.
Il foglio di calcolo si compone di cinque colonne fondamentali: identificativo del documento (A), indicazione della presenza di targhe (B – CARB o NOCARB), importo netto totale (C), imponibile netto riferito ai soli veicoli ammessi (D) e codice nazione del fornitore (E).
Le istruzioni chiariscono le casistiche più comuni e controverse:
Un dubbio tecnico irrisolto riguarda le fatture con prezzi interamente inferiori alla soglia di riferimento: la regola impone di escluderle dal file Excel, ma la normativa non chiarisce se i relativi litri debbano essere comunque sommati nel totale volumetrico mensile dichiarato a sistema (azione che abbasserebbe matematicamente il credito spettante). In assenza di chiarimenti ministeriali, è consigliato interpellare tempestivamente l’assistenza tecnica.
Una volta istruita la pratica e superate le verifiche antimafia e relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il credito spettante sarà visibile nel cassetto fiscale dell’impresa. L’importo potrà essere monetizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine ultimo per l’utilizzo è fissato al 31 dicembre 2026. Trattandosi di un contributo straordinario, non è soggetto ai tradizionali limiti massimi annuali previsti per le compensazioni fiscali, non concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP e non influisce sul reddito d’impresa. L’agevolazione può essere cumulata con il normale rimborso delle accise, purché la somma totale dei benefici incassati non superi il 70% del maggior costo sostenuto o, nel limite assoluto, il 100% della spesa viva affrontata.
L’iter e i requisiti fin qui esposti si applicano in maniera speculare alle società che si occupano del trasporto di persone. Inserite nel pacchetto di aiuti in un secondo momento, le imprese che gestiscono flotte di autobus per il servizio pubblico, regionale o per il noleggio con conducente usufruiscono della medesima piattaforma ADM e della medesima finestra temporale marzo-agosto.
Anche per questo settore vige l’obbligo di rendicontare esclusivamente i consumi dei mezzi pesanti (autobus di categoria M2 e M3 destinati a terzi) di classe Euro V o Euro VI. Nel caso di veicoli locati a terzi, la rendicontazione dei litri seguirà l’effettivo periodo di disponibilità del mezzo in capo all’impresa che ha sostenuto il costo del rifornimento.