


Contributi INPS: sanzioni e interessi in aumento dal 16 settembre 2026
L’incremento dei tassi varato dalla BCE fa scattare l’aggiornamento automatico dei parametri INPS. Salgono al 4,65% gli interessi di dilazione e si inaspriscono le sanzioni per omissione ed evasione contributiva. L’Istituto illustra il nuovo quadro economico per rateazioni e ravvedimenti.
Le recenti determinazioni di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea si riverberano direttamente sul costo del debito contributivo delle aziende italiane. Il rialzo di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale (fissato al 2,65% lo scorso 10 settembre) ha innescato il conseguente adeguamento da parte dell’INPS. A partire dal 16 settembre 2026, l’Istituto ha recepito le nuove direttive, aggiornando al rialzo i tassi applicabili a dilazioni, differimenti e sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento.
Il documento di prassi diffuso dall’INPS (circolare n. 98/2026 dell’11 settembre) delinea con precisione il nuovo perimetro dei costi. Per quanto concerne i pagamenti rateali, i piani di ammortamento presentati a partire dal 16 settembre 2026 saranno gravati da un tasso di interesse annuo del 4,65%. È importante precisare che i piani già notificati o approvati antecedentemente a tale data manterranno il vecchio tasso senza subire variazioni. Il nuovo parametro del 4,65% è applicabile a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Sul fronte del mancato o ritardato pagamento (la cosiddetta omissione contributiva), la sanzione civile ordinaria si attesta ora all’8,15% su base annua. Tale percentuale è calcolata sommando il tasso base BCE (2,65%) a una maggiorazione fissa di 5,5 punti percentuali. Qualora l’azienda provveda a sanare l’inadempienza tramite ravvedimento in un’unica soluzione entro 120 giorni e prima di qualsiasi accertamento, la maggiorazione decade e si applica la sola misura agevolata del 2,65%. In caso di omesso versamento derivante da oggettive incertezze interpretative, il debitore è tenuto al versamento dei soli interessi legali (pari all’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026), a patto che la regolarizzazione avvenga nei tempi disposti dall’ente.
Più severo il quadro per le fattispecie di evasione contributiva, ovvero quando l’omissione o la denuncia irregolare sono finalizzate a eludere intenzionalmente il versamento. In questi casi, la sanzione ordinaria resta invariata e fissata al 30% annuo, con un tetto massimo invalicabile pari al 60% dei contributi non corrisposti.
Anche in ambito di evasione, tuttavia, l’ordinamento prevede la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso (entro i 12 mesi), con sconti proporzionali alla tempestività del versamento dalla data di denuncia:
La circolare n. 98/2026 chiarisce infine le dinamiche di calcolo delle sanzioni ridotte applicabili in caso di procedure concorsuali, a condizione che vi sia il pagamento integrale dei contributi e delle relative spese. In questo specifico scenario, la misura minima delle sanzioni si allinea al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.
Poiché l’attuale tasso BCE (2,65%) supera il tasso di interesse legale vigente per l’anno in corso (1,60%), a partire dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni per le aziende assoggettate a procedura concorsuale seguirà questo schema: