


L’Eurocamera ha approvato il progetto di revisione del regolamento europeo sulle tutele per i viaggiatori. Confermata la soglia delle tre ore per l’ottenimento delle compensazioni pecuniarie, mentre debuttano nuove regole per i rimborsi automatici, la trasparenza tariffaria sui bagagli a mano e l’assistenza alle categorie fragili. L’entrata in vigore è stimata per l’estate 2027.
L’architettura normativa dell’Unione Europea a tutela dei passeggeri aerei si appresta a subire un profondo aggiornamento. Lo scorso 7 luglio 2026, il Parlamento Europeo ha approvato in terza lettura (con 646 voti favorevoli) la revisione dei Regolamenti (CE) 261/2004 e n. 2027/97. Il testo, che attende ora la ratifica formale del Consiglio UE prevista per l’inizio del prossimo mese di agosto, ridisegna i perimetri dei diritti dei viaggiatori in caso di disservizi, introducendo obblighi di trasparenza più stringenti per i vettori aerei e procedure di rimborso semplificate.
Il fulcro dell’impianto sanzionatorio nei confronti delle compagnie aeree rimane invariato. L’Aula di Strasburgo ha respinto la proposta, caldeggiata da alcuni governi, di innalzare a quattro ore la soglia minima di ritardo necessaria per far scattare il diritto alla compensazione pecuniaria (misura che avrebbe escluso circa il 40% degli aventi diritto).
Pertanto, il risarcimento forfettario continua a essere esigibile in caso di ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore, cancellazione del volo comunicata con un preavviso inferiore ai 14 giorni o negato imbarco (overbooking). Anche gli importi della compensazione, parametrati in base alla tratta chilometrica, restano i medesimi:
Una deroga è prevista esclusivamente per i voli di maggiore distanza: il vettore aereo avrà facoltà di decurtare l’importo del 50% qualora riesca a garantire una riprotezione che contenga il ritardo complessivo all’arrivo entro il limite delle 4 ore.
La riforma interviene in modo incisivo sullo snellimento delle procedure burocratiche. Il passeggero che subisce una cancellazione o un negato imbarco manterrà il diritto di opzione tra la riprotezione su un volo alternativo e il rimborso del titolo di viaggio. La novità risiede nell’automatismo: chi opterà per il rimborso lo riceverà in via automatica, senza la necessità di inoltrare ulteriori e complesse richieste, con l’obbligo per la compagnia di processare il pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni.
Per quanto concerne invece l’istanza per l’ottenimento della compensazione pecuniaria (i 250-600 euro), il passeggero avrà a disposizione una finestra temporale estesa fino a 9 mesi. Le compagnie aeree, dal canto loro, saranno obbligate a fornire istruzioni chiare e accessibili per la presentazione della pratica entro 96 ore dall’evento disservizio. La normativa vieta esplicitamente di subordinare l’accesso a tali informazioni all’obbligo di registrazione di un account o al download di un’applicazione proprietaria.
Sul fronte dei bagagli a mano, il nuovo regolamento cristallizza il diritto alla gratuità esclusivamente per l’oggetto personale di ridotte dimensioni (come una borsa o un piccolo zaino), il quale deve poter essere alloggiato sotto il sedile anteriore. Per il trolley da riporre nelle cappelliere, i vettori conserveranno la facoltà di applicare un supplemento tariffario.
Tuttavia, viene introdotto un rigoroso obbligo di trasparenza preventiva: compagnie, intermediari e motori di ricerca dovranno mostrare il prezzo complessivo, comprensivo del bagaglio a mano, fin dalle primissime fasi della prenotazione, garantendo al contempo l’opzione per la tariffa “base” priva di trolley.
Un’ulteriore tutela di rilievo riguarda il superamento delle penali legate al cosiddetto “no-show”. Il passeggero acquisirà il diritto di utilizzare la tratta di ritorno di un biglietto andata/ritorno anche qualora non si sia imbarcato sul volo di andata, senza incorrere in costi aggiuntivi o nell’annullamento d’ufficio del titolo. Viene inoltre sancita la gratuità per la correzione di meri errori materiali nella digitazione del nominativo sulla carta d’imbarco.
Il testo approvato potenzia le tutele per le categorie vulnerabili e i nuclei familiari. Viene istituito l’obbligo per i vettori di garantire l’assegnazione gratuita del posto a sedere accanto ai minori di 14 anni per l’adulto accompagnatore. Medesime garanzie di prossimità sono estese ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta nei confronti dei propri assistenti.
Per quanto attiene alle esimenti a favore delle compagnie, la riforma perimetra il concetto di “circostanze eccezionali” (le quali esonerano dal pagamento della compensazione pecuniaria, ma non dall’obbligo di assistenza, vitto e alloggio). Rientrano in tale casistica le calamità naturali, gli eventi bellici, le condizioni meteorologiche estreme, i passeggeri indisciplinati e gli scioperi del personale aeroportuale o dei controllori di volo. È stato invece escluso categoricamente che le fluttuazioni in rialzo del costo del carburante possano costituire un’esimente.
Sotto il profilo temporale, le nuove disposizioni non avranno efficacia immediata. A seguito della formale approvazione del Consiglio dell’Unione Europea (attesa per agosto 2026) e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prenderà il via un periodo transitorio di adeguamento della durata di dodici mesi. Di conseguenza, l’applicazione operativa della riforma è stimata per la stagione estiva del 2027. Fino a tale data, continueranno a trovare piena applicazione le procedure e le tutele del regime attualmente in vigore.