


Con la Circolare n. 72 dello scorso 3 luglio, l’Istituto supera lo stallo dell’autorizzazione europea e dà il via libera allo sgravio contributivo al 100% per i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato. Il beneficio, che garantisce fino a 500 euro mensili per due anni, richiede requisiti anagrafici e contrattuali rigorosi. Fondi limitati a 18,2 milioni per il 2026.
Il quadro degli incentivi all’occupazione giovanile si sblocca definitivamente. L’INPS ha ufficialmente fissato le regole operative per l’accesso al bonus per la stabilizzazione dei lavoratori under 35, una misura cardine istituita dal Decreto Lavoro 2026. Con la pubblicazione della Circolare n. 72 dello scorso 3 luglio 2026, l’Istituto di Previdenza non solo ha definito il perimetro tecnico dell’agevolazione, ma ha anche sciolto il nodo burocratico che ne aveva finora paralizzato l’efficacia, rendendo operativo l’esonero per le trasformazioni contrattuali a partire dal mese di agosto.
L’elemento di maggiore rilievo giuridico e operativo contenuto nella circolare attuativa risiede nell’affermazione che l’incentivo non necessita dell’autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea. L’INPS ha stabilito che la misura, essendo rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati in qualsiasi settore e area geografica del Paese, non rientra nella disciplina degli “aiuti di Stato” normata dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Sebbene l’articolo 4, comma 5, del Decreto Lavoro 2026 richiamasse formalmente tale autorizzazione, l’interpretazione amministrativa dell’Istituto consente l’immediata apertura dello sportello, offrendo alle aziende la possibilità di programmare le stabilizzazioni senza attendere ulteriori via libera comunitari.
L’agevolazione prevede l’azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con la sola esclusione dei premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.
Il beneficio è soggetto a un tetto massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore stabilizzato (riproporzionato a 16,12 euro giornalieri per i rapporti che iniziano o cessano in corso di mese). Tale soglia copre integralmente la quota datoriale per retribuzioni imponibili fino a circa 1.650-1.700 euro mensili; per i profili retributivi superiori, l’azienda è tenuta al versamento della quota contributiva eccedente il massimale. Il valore complessivo dell’esonero può raggiungere, dunque, i 12.000 euro nel biennio. Resta in ogni caso salvaguardata l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche del lavoratore.
Per poter usufruire dello sgravio, è richiesta la rigorosa sussistenza di specifiche condizioni anagrafiche e contrattuali:
La fruizione dell’incentivo è strettamente subordinata alla realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, nonché all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello sancito dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi.
L’azienda perde il diritto all’agevolazione se nei sei mesi precedenti ha effettuato licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva. Allo stesso modo, il licenziamento oggettivo del lavoratore agevolato (o di un collega di pari qualifica) nei sei mesi successivi comporta la revoca retroattiva del beneficio.
Sotto il profilo della cumulabilità, lo sgravio INPS non è compatibile con altre riduzioni contributive (es. Decontribuzione Sud), ma può essere cumulato con agevolazioni di natura fiscale, come la maggiorazione del costo in deduzione per le nuove assunzioni, o con esoneri che incidono su altre quote (come l’esonero per le lavoratrici madri).
Le istanze dovranno essere trasmesse telematicamente tramite il Portale delle Agevolazioni dell’INPS. Il meccanismo di accoglimento è “a sportello”: le domande saranno accettate in rigoroso ordine cronologico fino all’esaurimento dei 18,2 milioni di euro stanziati per l’esercizio 2026.