

Il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che aggiorna la legge quadro del 1985. Novità per i requisiti societari, l’apertura di più unità locali e la gestione del responsabile tecnico, mentre la Manovra 2027 si appresta ad alzare i limiti occupazionali per le imprese storiche.
L’artigianato italiano si prepara a un profondo rinnovamento normativo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera al decreto legislativo che riforma il settore, aggiornando le regole che governano la qualifica artigiana per adeguarle alle moderne esigenze organizzative delle imprese. Il provvedimento, che attua la delega contenuta nella legge annuale sulle PMI, corre parallelamente alla Manovra 2027, la quale contiene un’importante misura per l’aumento degli organici aziendali.
La novità più rilevante sotto il profilo societario riguarda i criteri per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica artigiana. Lo schema di decreto stabilisce che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dai soci che operano prevalentemente all’interno del processo produttivo aziendale. Questa regola varrà anche nel caso in cui i soci lavoratori rappresentino numericamente una minoranza all’interno della compagine sociale, ribadendo il principio cardine secondo cui l’apporto lavorativo (sia esso manuale, creativo o progettuale) deve prevalere sull’apporto di capitale.
Applicando questo criterio a una SRL composta da tre soci, di cui uno solo lavora attivamente nella produzione ma detiene il 60% delle quote, la società potrà comunque ambire alla qualifica artigiana (pur dovendo rispettare tutti gli altri vincoli previsti). Questa modifica si applica alle società ammesse al settore, mantenendo inalterate le esclusioni per SpA e SAPA e confermando le regole preesistenti per le cooperative e le SAS.
Per garantire maggiore flessibilità logistica, le imprese artigiane potranno aprire fino a un massimo di tre unità locali, anche situate al di fuori della giurisdizione territoriale della Camera di Commercio di riferimento. Questa apertura permetterà di distribuire in sedi diverse le singole fasi produttive o le funzioni puramente amministrative. Resterà comunque in capo all’imprenditore artigiano l’obbligo di assicurare la direzione e la gestione complessiva dell’attività (anche avvalendosi di strumenti digitali), in modo da preservare l’impronta artigianale della produzione.
In ottica di semplificazione burocratica, le procedure di iscrizione, variazione e cessazione dall’albo confluiranno all’interno della Comunicazione Unica d’impresa. Inoltre, per favorire il fare rete, il decreto recepisce le definizioni comunitarie per l’individuazione delle PMI ammesse a formare consorzi artigiani.
La riforma affronta anche il nodo delle attività artigiane soggette a requisiti tecnico-professionali vincolanti. Viene confermata la possibilità per l’imprenditore di nominare un collaboratore qualificato come “responsabile tecnico“. La novità assoluta riguarda la gestione degli impedimenti temporanei: qualora il responsabile nominato si trovi nell’impossibilità di operare, l’impresa potrà designare un sostituto provvisorio per un periodo massimo di 30 giorni. Tale finestra temporale potrà essere prorogata fino a 90 giorni a fronte di gravi problemi di salute o altri giustificati motivi documentabili, garantendo così la continuità aziendale nei settori regolamentati.
Mentre il decreto legislativo agisce sulle dinamiche organizzative, il disegno di legge di Bilancio 2027 punta a rimuovere i colli di bottiglia dimensionali. L’Esecutivo ha annunciato un innalzamento del 20% dei limiti occupazionali (fissati dalla legge n. 443/1985) per quelle imprese artigiane che risultano iscritte all’albo, in modo continuativo, da almeno sette anni. Attualmente, le aziende che non lavorano in serie possono assumere fino a 18 dipendenti (estendibili a 22 a certe condizioni). L’allargamento delle maglie permetterà alle botteghe storiche di strutturarsi e crescere dimensionalmente senza perdere lo status e i vantaggi della qualifica artigiana.
Per tutelare la trasmissione dei “mestieri”, la riforma istituzionalizza le figure del “maestro artigiano” e della “bottega-scuola“. Sarà compito delle Regioni e delle Province autonome definire i percorsi di riconoscimento ufficiale, interpellando le associazioni datoriali.
Sul piano istituzionale, verrà creata presso il MIMIT una Commissione consultiva per l’artigianato (con rappresentanti ministeriali, regionali, INPS e di categoria), incaricata di armonizzare le politiche nazionali, aggiornare gli elenchi delle professioni e fornire pareri vincolanti per un’applicazione omogenea delle norme su tutto il territorio.
In tema di politiche del lavoro, il Governo richiama le misure di ricambio generazionale introdotte sperimentalmente (per il 2026-2027) dalla legge sulle PMI. Si tratta di un part-time agevolato rivolto ai dipendenti “anziani” (assunti prima del 1996 e vicini alla pensione): riducendo l’orario tra il 25% e il 50%, il lavoratore ottiene l’esonero dei contributi IVS (fino a 3.000 euro) e la contribuzione figurativa sulle ore perse, a patto che il datore di lavoro assuma contestualmente a tempo indeterminato un giovane under 34. Sul fronte salariale, la Manovra 2027 ha inserito la proposta di un’imposta sostitutiva agevolata all’1% applicabile sugli incrementi di reddito dei giovani lavoratori dipendenti.
A tutela del vero Made in Italy, dal 7 aprile 2026 è scattato il giro di vite contro l’uso improprio della terminologia di settore. Chiunque utilizzi parole come “artigianato” o “artigianale” nelle insegne, nel marchio o nella pubblicità senza essere regolarmente iscritto all’albo, incorrerà in multe salatissime pari all’1% del fatturato (con una soglia minima garantita di 25.000 euro per singola violazione).
Per supportare finanziariamente il comparto, è stato rilanciato il ruolo di Artigiancassa (con un nuovo modello di governance pubblico-privato) ed è stato creato un Fondo specifico per le imprese artigiane presso il MIMIT, dotato di 50 milioni di euro (20 per il 2027 e 30 per il 2028) finalizzati allo sviluppo e agli investimenti.
L’approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri costituisce solo il primo passo dell’iter legislativo. Affinché la riforma diventi esecutiva, lo schema dovrà ora passare al vaglio della Conferenza Stato-Regioni (che ha 30 giorni per trovare l’intesa) e alle Commissioni parlamentari competenti (che dispongono di 40 giorni per formulare i propri pareri). Scaduti questi termini, l’Esecutivo potrà procedere all’approvazione definitiva, che dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 7 gennaio 2027 (termine ultimo per esercitare la delega).
Fino all’effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legislativo e all’approvazione formale della Legge di Bilancio, resteranno in vigore tutti gli attuali vincoli normativi e occupazionali dettati dalla storica legge dell’85.