


Entra in vigore la nuova stretta sugli sconti fiscali per il diesel. La riduzione scende progressivamente in due tappe. Calano i benefici alla pompa, mentre cambiano gli importi da recuperare per l’autotrasporto tramite il gasolio commerciale.
Si riduce ulteriormente l’intervento calmieratore del Governo sui prezzi del carburante. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo Decreto Legge, lo sconto sulle accise del gasolio subirà una doppia contrazione tra settembre e l’inizio di ottobre. La misura comporta un immediato rialzo dei prezzi alla pompa per i consumatori e una ricalibrazione dei rimborsi trimestrali per le imprese di autotrasporto ammesse alle agevolazioni sul gasolio commerciale.
Il D.L. n. 162/2026 stabilisce un percorso a ostacoli per lo sgravio fiscale sul diesel. Rispetto all’aliquota ordinaria di 672,90 euro per mille litri, l’intervento si divide in due fasi:
Fino al 17 settembre, i consumatori beneficiavano di uno sconto complessivo di circa 17,1 centesimi al litro. D’ora in poi, professionisti e aziende che detraggono l’IVA beneficeranno esclusivamente del taglio netto dell’accisa, mentre i privati risentiranno anche dell’effetto combinato sull’IVA.
Mantenendo invariata la componente industriale del prezzo, la graduale erosione dello sconto si ripercuoterà direttamente sulle tasche degli automobilisti.
A partire dal 18 settembre, il prezzo del gasolio aumenterà meccanicamente di circa 4,9 centesimi al litro. Dal 26 settembre, si registrerà un ulteriore scatto all’insù di 6,1 centesimi. Qualora dal 6 ottobre non intervengano nuovi decreti, il prezzo subirà un ultimo rialzo di altri 6,1 centesimi, ripristinando l’aliquota ordinaria.
In termini pratici, considerando un pieno medio di 50 litri, l’automobilista spenderà circa 2,44 euro in più nella prima finestra e 3,05 euro in più nella seconda, cumulando un aggravio totale potenziale di oltre 8,50 euro per singolo rifornimento rispetto alle tariffe in vigore fino al 17 settembre. Resta inteso che questi valori sono calcoli prettamente fiscali, suscettibili alle oscillazioni del mercato internazionale dei prodotti raffinati e alle logiche commerciali dei singoli gestori di impianti.
Questa frammentazione normativa prosegue una tendenza in atto dalla fine di luglio, con decreti che si susseguono per coprire finestre temporali di pochi giorni. Una volta superata la scadenza del 5 ottobre 2026, lo scenario resta incerto.
Durante una conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, il Governo ha accennato alla volontà di proseguire la politica di calmierazione attivando il meccanismo delle cosiddette “accise mobili” (disciplinato dalla Legge n. 244/2007). Questo strumento consente di ridurre l’accisa utilizzando l’extragettito IVA derivante dai rincari dei carburanti stessi. L’attivazione di questa clausola, tuttavia, necessiterà della promulgazione di un decreto ad hoc per stabilirne l’entità e l’orizzonte temporale.
Le continue oscillazioni dell’accisa complicano la rendicontazione per le aziende di autotrasporto merci e persone autorizzate a recuperare parte delle imposte tramite il meccanismo del gasolio commerciale. Essendo il rimborso calcolato come differenza tra l’accisa pagata al distributore e un’aliquota agevolata fissa (403,22 euro per mille litri), l’importo recuperabile aumenta paradossalmente quando l’aliquota alla pompa si alza.
Per la compilazione della dichiarazione del terzo trimestre, i consumi andranno suddivisi in fasce:
L’autotrasportatore, pur recuperando l’imposta fissa alla fine del trimestre, si troverà ad anticipare maggiore liquidità al momento del rifornimento. Novità in arrivo anche per l’iter burocratico: la dichiarazione del terzo trimestre, presentabile a ottobre 2026, richiederà obbligatoriamente l’invio telematico per usufruire della compensazione, godendo di tempi dimezzati per il silenzio-assenso (da 60 a 30 giorni).
Il progressivo rialzo delle aliquote colpisce in pieno chi non è ammesso al regime del gasolio commerciale. In questa categoria rientrano le vetture aziendali, i furgoni utilizzati da artigiani e commercianti, i mezzi di stazza inferiore a 7,5 tonnellate e i veicoli appartenenti a classi ambientali obsolete. Per loro, l’innalzamento dei costi si traduce in un aggravio puro.
Infine, il decreto in questione omette di intervenire sul costo della benzina: quest’ultima continuerà a essere gravata dall’accisa in misura ordinaria, confermando la scelta dell’Esecutivo di concentrare gli attuali sforzi fiscali esclusivamente sulle motorizzazioni diesel.