


L’Esecutivo ha completato l’iter di recepimento della direttiva europea, definendo il nuovo quadro regolatorio per intermediari finanziari, banche ed esercenti. Sale a 100.000 euro la soglia dei finanziamenti protetti, mentre le formule “buy now pay later” vengono pienamente ricondotte alla disciplina del credito. Previsti obblighi di trasparenza preventiva negli annunci pubblicitari e maggiori tutele in caso di estinzione anticipata.
Il countdown per l’adeguamento finanziario alle nuove disposizioni sul credito al consumo è ufficialmente iniziato. Il decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), datato 9 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026, ha definito le regole operative per l’attuazione della riforma nata dal recepimento della direttiva UE 2023/2225[cite: 1]. L’intervento normativo ridisegna profondamente le dinamiche tra chi concede il credito e chi ne usufruisce, imponendo standard più rigorosi per la verifica del merito creditizio, introducendo limitazioni alle leve persuasive negli annunci pubblicitari e conferendo al consumatore nuovi diritti, incluso quello al riesame umano delle decisioni algoritmiche e un calcolo più favorevole dei rimborsi in caso di estinzione anticipata del debito[cite: 1].
In sintesi:
Il termine per l’adeguamento operativo è fissato al 20 novembre 2026, ma sussiste una clausola di salvaguardia. L’art. 2, comma 2 del decreto CICR specifica infatti che l’adeguamento di finanziatori e intermediari deve avvenire entro tale data o, se posteriore, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. La medesima disposizione è contenuta nell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 212/2025. Fino allo scadere del termine, continueranno a trovare applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e le relative norme attuative della Banca d’Italia.
Il nuovo quadro regolatorio distingue tre diverse fattispecie che determinano la disciplina applicabile al singolo contratto:
La tutela prevista per il credito al consumo copre i finanziamenti fino a un tetto di 100.000 euro richiesti da persone fisiche per finalità estranee all’attività d’impresa o professionale. L’art. 122, comma 1, lettera a) del TUB, come modificato dal D.Lgs. 212/2025, esclude esplicitamente dalla disciplina solo i finanziamenti di importo superiore a tale soglia (precedentemente fissata a 75.000 euro). Rientrano quindi nell’alveo della protezione prestiti personali di taglio medio-alto che fino a ieri ne erano fuori.
Le formule di pagamento dilazionato vengono ora trattate alla stregua di un vero e proprio credito ai consumatori, con poche ed eccezionali esclusioni. Il D.Lgs. 212/2025 ha abrogato le precedenti esenzioni per i finanziamenti senza interessi e per quelli con sole commissioni di ammontare minimo e rimborsabili entro tre mesi, che rappresentavano l’appiglio normativo utilizzato per escludere il “Buy Now Pay Later” (BNPL) dalle regole sul credito. Le esclusioni superstiti risultano tassative e riguardano direttamente l’esercente:
Il nuovo comma 1-ter dell’art. 122 chiude una via d’uscita ampiamente utilizzata: se la rateizzazione poggia su una convenzione con un soggetto terzo autorizzato che acquista il credito pro soluto, si considera a tutti gli effetti un’offerta di credito da parte di terzi, e la disciplina si applica integralmente, con gli obblighi che ricadono sul cessionario.
Per i crediti di micro-importo, il nuovo art. 122, comma 5-bis del TUB introduce un regime alleggerito per i finanziamenti sotto i 200 euro, ma con una precisa regola anti-elusiva: nel computo della soglia si considerano anche i crediti frazionati concessi con più contratti, qualora riconducibili a una medesima operazione economica complessiva.
Ogni annuncio pubblicitario relativo a un contratto di credito dovrà contenere un’avvertenza formale e chiaramente evidenziata sul fatto che l’indebitamento ha un costo. L’art. 4, comma 01 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011, come sostituito dal decreto CICR del 9 luglio 2026, impone la formulazione “Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro” o una formulazione equivalente. Questa disposizione attua l’art. 123, comma 02 del TUB e cambierà materialmente spot televisivi, banner e cartelli in vetrina.
La medesima norma impone che le informazioni di base siano riportate in primo piano, chiarite attraverso un esempio rappresentativo che sia il più possibile aderente al contratto pubblicizzato, e stabilisce che nessuna voce dell’annuncio può avere maggiore evidenza rispetto al TAEG. Per la radio e gli schermi di piccole dimensioni sono previsti adattamenti tecnici, garantendo che le informazioni siano raggiungibili tramite clic o scorrimento della pagina.
L’art. 123, comma 2 del TUB definisce tre tipologie di annunci pubblicitari esplicitamente vietati, riprese dall’art. 4, comma 5 del decreto CICR. Nello specifico, sono vietati gli annunci:
La valutazione del merito creditizio diventa un obbligo rafforzato e deve essere svolta anche nell’interesse del richiedente. Il nuovo art. 124-bis, comma 1 del TUB impone al finanziatore una valutazione approfondita per evitare pratiche irresponsabili di concessione e situazioni di sovraindebitamento, e il comma 1-quater consente di erogare il credito solo quando i risultati indicano che gli impegni saranno verosimilmente rispettati.
Il comma 1-bis esclude espressamente i social network dalle fonti esterne utilizzabili, e l’art. 125, comma 1-quinquies vieta di trattare a questo fine i dati ottenuti dai social e le categorie particolari di dati previste dall’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679. Sul fronte delle segnalazioni, l’art. 125, comma 3 obbliga il finanziatore a informare preventivamente il consumatore la prima volta che comunica a una banca dati un’informazione negativa, e a comunicargli l’avvenuta registrazione entro trenta giorni.
Quando la valutazione si fonda anche solo in parte su un trattamento automatizzato dei dati personali, il consumatore ha il diritto all’intervento umano. L’art. 124-bis, comma 2-bis del TUB gli riconosce il diritto di ottenere una spiegazione chiara della valutazione, compresa la logica seguita e la rilevanza dei dati sulla decisione, di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame.
Il finanziatore deve informarlo di questi diritti prima di avviare il trattamento, e in caso di rifiuto deve comunicarlo senza indugio indirizzandolo, se del caso, ai servizi di consulenza sul debito. Si tratta di meccanismi che si intrecciano con l’uso crescente dell’intelligenza artificiale nella valutazione del merito creditizio da parte degli operatori.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dall’art. 125-bis, comma 1 del TUB, il periodo di recesso scade dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto, ai sensi del nuovo art. 125-ter, comma 1-bis. La regola non opera nel caso, disciplinato dal comma 1-ter, in cui il consumatore non sia stato informato dell’esistenza stessa del diritto di recesso.
In materia di rimborso anticipato, l’art. 125-sexies, comma 1-bis recepisce l’orientamento della Corte di giustizia UE nella causa Lexitor: la riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata, inclusi quelli relativi ad attività già esaurite al momento della concessione. Sono escluse solo imposte e spese pagate direttamente a un terzo dal consumatore.
Un esercente che propone il finanziamento in cassa o nel checkout online deve verificare quattro cose fondamentali prima dello scadere del termine di adeguamento: