


Malattia, l’INPS aggiorna le regole per il pagamento: le novità dal 4 settembre 2026
Certificato di malattia con efficacia retroattiva di ventiquattro ore anche a seguito di visita ambulatoriale: a partire dal 4 settembre mutano i criteri per la corresponsione dell’indennità economica ai lavoratori dipendenti. L’INPS adotta una linea interpretativa evolutiva per far fronte alla carenza di medici di medicina generale e alle nuove modalità di accesso agli studi.
Importanti innovazioni interessano la disciplina dei certificati medici telematici e l’erogazione delle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Attraverso la circolare n. 92 emanata il 4 settembre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ridefinito i criteri temporali di decorrenza della tutela economica per malattia, introducendo un orientamento interpretativo di tipo evolutivo.
La modifica sostanziale riguarda la copertura previdenziale — e il conseguente indennizzo — della giornata immediatamente precedente a quella in cui viene effettuato il controllo sanitario: la prestazione economica viene ora riconosciuta anche qualora la visita sia stata eseguita presso l’ambulatorio del medico e non esclusivamente al domicilio del paziente.
Viene pertanto estesa l’operatività del certificato retroattivo, prendendo atto della contrazione del numero di medici di base e delle oggettive complessità nell’accesso tempestivo agli ambulatori.
Malattia, cosa cambia dal 4 settembre 2026: il quadro previgente e le nuove disposizioni INPS
Secondo il principio generale dell’ordinamento previdenziale, la corresponsione dell’indennità economica di malattia decorre dalla data formale di compilazione del certificato da parte del sanitario.
Onde evitare che il lavoratore risultasse penalizzato nell’eventualità in cui il medico curante fosse impossibilitato a effettuare la visita medica nel giorno stesso della chiamata, l’INPS ammetteva già l’indennizzo della giornata immediatamente precedente a quella del rilascio dell’atto, vincolandolo tuttavia a requisiti particolarmente stringenti.
In base alla normativa applicata fino al 3 settembre, la copertura del giorno antecedente era subordinata alla sussistenza contestuale di due condizioni:
Di riflesso, restavano tassativamente escluse dall’indennizzo retroattivo tutte le prestazioni sanitarie effettuate direttamente presso lo studio o l’ambulatorio del medico di medicina generale.
Con la circolare del 4 settembre 2026 l’INPS modifica tale indirizzo, recependone la necessità alla luce dell’evoluzione del contesto sociosanitario: la retroattività del trattamento economico di malattia è ora consentita anche a fronte di visite svolte in regime ambulatoriale.
INPS – circolare numero 92 del 4 settembre 2026
Malattia: nuove regole per il pagamento retroattivo ai lavoratori dipendenti
Meno medici, visite solo su appuntamento: così l’INPS spiega il cambio di rotta
La carenza strutturale di medici di base sul territorio, il sensibile incremento degli oneri di natura amministrativa e l’adozione generalizzata di sistemi di accesso agli studi su prenotazione rappresentano i tre fattori chiave posti a fondamento della revisione dell’Istituto.
Tali elementi hanno indotto l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad adeguare le linee guida sulla tutela economica di malattia, con l’obiettivo di non arrecare pregiudizio economico ai lavoratori a causa delle difficoltà o dei differimenti nell’ottenimento di un appuntamento in ambulatorio.
A partire dalla data di emanazione della circolare n. 92/2026, la copertura economica dell’indennità previdenziale viene quindi estesa al giorno solare antecedente a quello di rilascio del certificato anche in caso di visita ambulatoriale.
In termini operativi, se un dipendente manifesta l’insorgenza dello stato morboso nella giornata di lunedì ma riesce a recarsi in ambulatorio dal proprio medico soltanto il martedì, la giornata di lunedì potrà beneficiare a tutti gli effetti dell’indennità economica previdenziale.
Cambio di rotta con eccezioni: nel weekend si passa sempre dalla Guardia Medica
L’estensione dell’indennizzo alla giornata precedente non ha carattere indiscriminato, restando vincolata al rispetto di precisi obblighi procedurali.
Il medico certificatore ha l’obbligo di valorizzare nel modello informatico la voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, specificando la data del giorno anteriore. Laddove la data dichiarata sia precedente di oltre un giorno rispetto alla data di emissione del certificato, il beneficio della retroattività decade integralmente e la copertura economica scatterà esclusivamente dal giorno della visita.
Inoltre, la deroga non trova applicazione nell’eventualità in cui la giornata precedente alla visita coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.
In tali evenienze, il lavoratore è tenuto a rivolgersi tempestivamente al Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), cui compete la continuità della presa in carico e della certificazione sanitaria nei giorni non coperti dall’attività ordinaria dei medici di base.
| Situazione | Fino al 3 settembre | Nuova Regola dal 4 settembre |
|---|---|---|
| Visita Domiciliare | Copertura anche del giorno precedente (con compilazione del campo “ammalato dal”) | Copertura anche del giorno precedente (con compilazione del campo “ammalato dal”) |
| Visita Ambulatoriale | Esclusione della copertura per la giornata antecedente | Copertura anche del giorno precedente (con compilazione del campo “ammalato dal”) |
| Giorno prima Festivo/Sabato/Domenica | Esclusa (obbligo di ricorso alla Guardia Medica) | Esclusa (obbligo di ricorso alla Guardia Medica) |