


Dal 1° luglio 2026, per i nuovi assunti del settore privato è scattato il meccanismo dell’adesione automatica al fondo pensione negoziale (di categoria), salvo una scelta esplicita e differente da effettuare entro 60 giorni. Per gestire questo processo e modificare le opzioni di conferimento, il Ministero del Lavoro ha pubblicato un modulo provvisorio, denominato TFR3, disponibile sul Portale della Previdenza Complementare. Questa guida analizza la nuova procedura, le opzioni disponibili per i lavoratori e gli obblighi dei datori di lavoro.
Il panorama del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i neoassunti del settore privato ha subito una trasformazione radicale. Con l’obiettivo di incentivare la previdenza complementare, l’ordinamento ha introdotto un meccanismo di adesione automatica immediata ai fondi pensione negoziali (di categoria) previsti dai contratti collettivi.
In base a questo principio, il lavoratore è considerato aderente al fondo fin dalla data di assunzione. A questa non confluisce più solo il TFR maturando, ma anche una contribuzione a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente dalla busta paga, unitamente a un contributo a carico del datore di lavoro. Per modificare queste opzioni, scegliere un fondo differente o rifiutare l’adesione automatica, è necessario utilizzare il modulo provvisorio TFR3, pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare. Questo modello è valido in via transitoria, in attesa dell’approvazione del modello ufficiale tramite decreto interministeriale Lavoro-MEF, e serve a registrare la volontà esplicita del lavoratore entro un termine perentorio di 60 giorni dalla data di assunzione.
Sotto il profilo operativo, l’art. 8, comma 8, del d.lgs. 252/2005 impone al datore di lavoro l’obbligo di consegnare al lavoratore, contestualmente all’assunzione, un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili e sulla forma pensionistica destinata a riceverne l’adesione automatica. Il modulo TFR3 provvisorio assolve a una duplice funzione: attesta la ricezione di tale documentazione e registra la scelta formale del dipendente.
Il lavoratore, dopo aver inserito i dati anagrafici e del datore di lavoro, deve effettuare una classificazione preliminare, crociando una casella per dichiarare di:
Questa distinzione determina l’applicazione di differenti disposizioni e opzioni di scelta.
Per i lavoratori inquadrati come “di prima assunzione”, la Sezione 1 del modulo TFR3 raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione. Questi soggetti sono soggetti all’adesione automatica e, in assenza di una scelta esplicita entro tale termine, l’adesione diventa definitiva.
All’interno di questa sezione, è possibile esprimere una sola delle seguenti quattro opzioni:
Selezionando questa opzione, si asseconda l’adesione automatica. Il TFR maturando confluirà alla forma pensionistica di destinazione prevista dagli accordi collettivi. È necessario specificare la percentuale di TFR da conferire (di norma il 100%, ma percentuali inferiori sono ammesse solo se previste dagli accordi collettivi).
Questa opzione consente di destinare il TFR al fondo, ma di rifiutare il versamento del contributo a proprio carico, evitando così la trattenuta in busta paga. Tuttavia, questa scelta è ammessa SOLO SE la Retribuzione Annua Lorda (RAL) corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (pari a 7.101,12 euro per il 2026). Se la RAL è superiore, questa casella non può essere selezionata.
Il lavoratore decide di destinare il TFR alla previdenza complementare, ma non al fondo negoziale di categoria “automatico”. Può scegliere autonomamente un fondo aperto, un PIP o un altro fondo negoziale se ne ha i requisiti. In questo caso, è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Forma Pensionistica Complementare scelta e la percentuale di TFR da conferire.
Selezionando questa casella, si nega esplicitamente il conferimento del TFR alla previdenza complementare. Il trattamento rimarrà regolato dall’articolo 2120 del codice civile, ovvero mantenuto in azienda (con eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS se l’azienda ha più di 50 dipendenti). Questa scelta è sempre revocabile: il lavoratore potrà decidere di aderire a un fondo volontariamente in un secondo momento, mentre la scelta di aderire è, di norma, irrevocabile.
I lavoratori non di prima assunzione che vengono assunti dal 1° luglio 2026 sono comunque tenuti a compilare il modulo TFR3 entro 60 giorni dalla nuova assunzione, ma devono utilizzare la Sezione 2, dove la prima dichiarazione riguarda la propria posizione contributiva.
Devono crociare una casella per dichiarare di:
Da questa dichiarazione dipendono le conseguenze operative:
L’adesione automatica non opera. La compilazione del modulo si conclude qui. Il TFR maturando rimarrà in azienda (regime art. 2120 c.c.), salvo futura adesione volontaria, e il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR a un fondo pensione in un momento successivo.
Il lavoratore deve decidere dove destinare il TFR maturando del nuovo rapporto di lavoro. È necessario scegliere tra due opzioni (crociando una casella):
Anche in questo caso, l’assenza di una scelta entro 60 giorni comporta l’adesione automatica al fondo previsto dagli accordi collettivi applicabili al nuovo rapporto di lavoro.
L’introduzione del modulo TFR3 ha ridisegnato la modulistica per la scelta della destinazione del TFR. Il nuovo modello riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026, mentre i precedenti modelli TFR1 e TFR2 continuano a svolgere funzioni specifiche.
Tavola: La modulistica per la destinazione del TFR
| Modulo | Destinatari e Utilizzo |
|---|---|
| TFR1 | Lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006. |
| TFR2 | Assunzioni dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2026; lavoratori che decidono di conferire il TFR volontariamente in un secondo momento. |
| TFR3 | Assunzioni dal 1° luglio 2026: lavoratori di prima assunzione assoluta o già iscritti con TFR. |
La differenza sostanziale risiede nell’effetto del “silenzio”. Con il modulo TFR2, il silenzio-assenso si perfezionava dopo sei mesi e determinava l’iscrizione con il solo conferimento del TFR. Con il modulo TFR3, l’adesione automatica scatta dalla data di assunzione (con versamenti effettivi dal mese successivo) e l’adesione si estende alla contribuzione definita dagli accordi collettivi.
Il meccanismo di adesione automatica, attivabile con il silenzio sul modulo TFR3, produce un effetto che il precedente sistema non prevedeva. Oltre al TFR maturando, infatti, al fondo confluisce la contribuzione a carico del lavoratore nella misura fissata dal contratto collettivo, che verrà trattenuta ogni mese direttamente dalla busta paga, unitamente al contributo del datore di lavoro.
I valori previsti dal CCNL Metalmeccanica Industria (per le aziende industriali) chiariscono l’ordine di grandezza. Per un neoassunto al livello C3, con un minimo tabellare di 2.211,43 euro mensili (dal 1° giugno 2026), l’iscrizione automatica al fondo negoziale di categoria comporta:
Su base annua (13 mensilità), la trattenuta a carico del lavoratore ammonta a circa 345 euro, mentre il contributo datoriale arriva a 632 euro. Chi rinuncia all’adesione entro 60 giorni evita la trattenuta, ma perde il contributo del datore, oltre a mantenere il TFR nel regime dell’articolo 2120 del codice civile.
Il modulo TFR3 provvisorio raccoglie i dati anagrafici del lavoratore, quelli dell’azienda, la data di assunzione, la dichiarazione di informativa e la sezione corretta con la scelta effettuata. La procedura segue tempi e fasi precise per la validazione della scelta.
Una volta compilato, il modulo va consegnato al datore, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata.
La data in cui il modulo viene controfirmato diventa il riferimento per stabilire la tempestività della denuncia contributiva.
Lo compilano i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026: quelli di prima assunzione assoluta e quelli non di prima assunzione che hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare alimentata da TFR. La consegna avviene al momento dell’assunzione, insieme all’informativa obbligatoria.
No. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi il silenzio-assenso semestrale previgente, con i sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR e il modulo TFR2. Il nuovo modulo riguarda le assunzioni dal 1° luglio 2026.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti pubblici, i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti che cessano prima dei 60 giorni. Tra i lavoratori non di prima assunzione, non rientrano nell’automatismo chi ha riscattato integralmente la posizione o chi era iscritto a un fondo senza conferimento del TFR.
Solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale. Fuori da questo caso l’adesione automatica comporta la contribuzione nella misura prevista dagli accordi collettivi, e chi vuole evitare la trattenuta deve rinunciare all’adesione entro i 60 giorni, rinunciando con essa anche al contributo del datore di lavoro.
No. Il modulo si consegna solo in occasione di una nuova assunzione. Chi prosegue lo stesso rapporto di lavoro non rientra nell’adesione automatica e non ha alcun termine di 60 giorni. Per destinare il TFR maturando a un fondo pensione può aderire in forma volontaria in qualsiasi momento; la scelta di mantenerlo in azienda è sempre revocabile (quella opposta è invece irrevocabile).